Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele

Art. 5

Partecipanti

In vigore dal 14 dic 2017
I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformità delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea. Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorità competenti. Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell', possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-5-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipanti (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo