Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile
Art. 9
Saldo dei contributi
In vigore dal 14 dic 2017
1. Il coproduttore minoritario dovrà saldare la propria quota al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione della versione del film nella lingua del Paese minoritario.
2. L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-9