Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile

Art. 14

Esportazione di film

In vigore dal 14 dic 2017
Nel caso in cui un film coprodotto venga esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento per la proiezione.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-14

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Esportazione di film (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo