Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile
Art. 13
Entrata temporanea
In vigore dal 14 dic 2017
1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorirà, nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:
a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte;
b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi.
2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall' del presente Accordo.
Storico versioni
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