Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile
Art. 5
Riprese
In vigore dal 14 dic 2017
1. I film in coproduzione, realizzati ai sensi del presente Accordo, verranno girati nei Paesi dei coproduttori partecipanti.
2. Le Autorità competenti possono approvare le riprese - in esterni o in interni dal vero - in un Paese che non partecipi alla coproduzione qualora la sceneggiatura lo renda necessario.
3. Nonostante le disposizioni dell', nel caso che vengano approvate delle riprese in conformità al comma 2 del presente articolo, possono essere impiegati cittadini del Paese in cui le riprese hanno luogo, in qualità di comparse, in ruoli, o come lavoratori straordinari, il cui impiego sia necessario per intraprendere il lavoro delle riprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-5