Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile

Art. 4

Nulla Osta di Proiezione in Pubblico

In vigore dal 14 dic 2017
1. Il Nulla Osta di proiezione in pubblico deve essere conforme alle rispettive leggi in vigore nella Repubblica italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile. 2. L'approvazione di un progetto di coproduzione ai sensi del presente Accordo non impegna le Autorità competenti di entrambe le Parti alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica così realizzata.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-4

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Nulla Osta di Proiezione in Pubblico (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo