Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile
Art. 3
Approvazione dei Progetti
In vigore dal 14 dic 2017
1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l'approvazione di entrambe le Autorità competenti.
2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorità competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato.
3. Le Autorità competenti, prima di procedere all'approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo.
4. La procedura dell'approvazione deve comprendere due fasi: un'approvazione provvisoria in merito all'istanza ed un'approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione.
5. Le approvazioni vengono concesse nell'osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l'approvazione.
6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
7. L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.
Storico versioni
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