Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile

Art. 6

Negativi e stampa prima copia

In vigore dal 14 dic 2017
1. Il negativo originale - o l'originale digitale - sarà proprietà comune dei coproduttori partecipanti e verrà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti. 2. Lo sviluppo della pellicola originale avverrà in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori. 3. Dal negativo originale, bisognerà realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avrà diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie. 4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche può avvenire fino al momento della produzione della copia campione nella Repubblica italiana o nella Repubblica Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l', in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-6

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Negativi e stampa prima copia (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo