Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile
Art. 2
Benefici
In vigore dal 14 dic 2017
1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovrà essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovrà beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali.
2. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Italia.
3. Solo il coproduttore Brasiliano avrà titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-2