Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele

Art. 3

Approvazione dei progetti

In vigore dal 14 dic 2017
I film da coprodurre in base al presente Accordo dai due Paesi devono essere approvati dalle Autorità competenti. Le condizioni per l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche verranno concordate di comune accordo dalle Autorità competenti, caso per caso, fatte salve le disposizioni del presente Accordo e della rispettiva legislazione nazionale delle Parti. Per poter godere dei benefici della coproduzione, i coproduttori dovranno dimostrare di possedere un'adeguata organizzazione tecnica, un sostegno finanziario nonché una riconosciuta e qualificata reputazione professionale per poter condurre a buon fine la produzione. L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, a meno che tale relazione sia stata specificamente stabilita ai fini della coproduzione stessa del film.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-3-3

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