Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele

Art. 6

Lingue

In vigore dal 14 dic 2017
Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in qualche dialetto della lingua italiana o nelle lingue definite dalla normativa e dai regolamenti israeliani o in una qualsiasi loro combinazione. Se la sceneggiatura lo richiede, può essere permesso in una coproduzione l'uso di lingue diverse, in aggiunta a quelle autorizzate dalla legislazione delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-6-3

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Lingue (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo