Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele
Art. 12
Regolamentazione delle quote
In vigore dal 14 dic 2017
Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad entrambe le Parti, esso sarà incluso nella quota del Paese del coproduttore maggioritario. Qualora i contributi dei coproduttori siano uguali, la coproduzione sarà inclusa nella quota del Paese di cittadinanza o di residenza permanente del direttore della coproduzione.
Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una sola delle Parti, la coproduzione verrà commercializzata dalla Parte nei confronti della quale non vi è alcuna quota.
Qualora un film coprodotto venga commercializzato in un Paese che abbia regolamenti sui contingenti relativi ad una od entrambe le Parti, le Autorità competenti possono accordarsi nel regolamentare le quote diversamente dalle disposizioni definite nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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