Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele
Art. 15
Commissione mista
In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorità.
La Commissione Mista si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficoltà. La Commissione Mista deve, in particolare:
esaminare l'attuazione del presente Accordo;
stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilirà le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio;
suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani;
proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorità.
Storico versioni
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