Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2017
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA Preambolo Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria, di seguito denominati le «Parti»; Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti; Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia ed in Ungheria; Hanno convenuto quanto segue: . Definizioni Ai fini del presente Accordo, una «coproduzione cinematografica» è un progetto, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno automaticamente incluse nel presente Accordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-1-4

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