Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria

Art. 6

Partecipazione

In vigore dal 14 dic 2017
I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica d'Ungheria, o cittadini degli altri Stati Membri dello Spazio Economico Europeo o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti, nei due Paesi. Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 1, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti. Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica d'Ungheria, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-6-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo