Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria

Art. 7

Apporti dei produttori

In vigore dal 14 dic 2017
Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dal venti all'ottanta per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Alle disposizioni di cui al comma, sono concesse deroghe caso per caso - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci per cento dei costo totale del film. Nel caso in cui il coproduttore italiano o coproduttore ungherese sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque per cento del costo totale del film.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-7-4

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