Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria
Art. 8
Produzioni Multilaterali
In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, l'Ungheria ed uno o più Paesi con cui l'Italia o l'Ungheria siano legate rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
Le condizioni di ammissione di tali film devono essere determinate in ciascun caso da entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci per cento del costo.
Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore ungherese o il coproduttore del Paese o dei Paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non deve essere inferiore al cinque per cento del costo totale del film.
Storico versioni
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