Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria

Art. 13

Contratti tra i coproduttori

In vigore dal 14 dic 2017
I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle: a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione; c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-13-4

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Contratti tra i coproduttori (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo