Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria
Art. 13
75 / 85Contratti tra i coproduttori
In vigore dal 14 dic 2017
I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle:
a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
b) spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione;
c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-13-4