Art. 13 · Contratti tra i coproduttori
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica d'Ungheria

Art. 13

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Contratti tra i coproduttori

In vigore dal 14 dic 2017
I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari in merito alla ripartizione delle: a) spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora nella sua forma definitiva non fosse conforme alle condizioni di tale approvazione; c) spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il nulla osta di proiezione in pubblico.
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