Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele
Art. 15
59 / 85Commissione mista
In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorità.
La Commissione Mista si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficoltà. La Commissione Mista deve, in particolare:
esaminare l'attuazione del presente Accordo;
stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilirà le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio;
suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani;
proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorità.
Storico versioni
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