Art. 15 · Commissione mista
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Stato di Israele

Art. 15

59 / 85

Commissione mista

In vigore dal 14 dic 2017
Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorità. La Commissione Mista si riunirà ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, può riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficoltà. La Commissione Mista deve, in particolare: esaminare l'attuazione del presente Accordo; stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilirà le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio; suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani; proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177#art-atg-15-3