Accordo quadroTitolo IV

Art. 25

Rifugiati e sfollati interni

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti si sforzano di proseguire la cooperazione, ove opportuno, su questioni attinenti al benessere dei rifugiati e degli sfollati interni, tenendo conto del lavoro già svolto e dell'assistenza già fornita, cercando anche soluzioni durature.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-25

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Rifugiati e sfollati interni (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo