Accordo quadro›Titolo IV
Art. 21
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, compresa la principale agenzia antidroga, le autorità competenti in materia di sanità, giustizia, istruzione, gioventù, prestazioni sociali, dogane e affari interni e le autorità di altri settori pertinenti e altre parti interessate, onde ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga, sui loro familiari e sulla società in senso lato e rendere più efficace il controllo dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998 e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati in occasione del segmento ad alto livello della 52ª sessione della Commissione stupefacenti nel marzo 2009.
3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:
a) elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali;
b) creazione di enti e centri di informazione nazionali;
c) sostegno alle azioni della società civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di droga e gli effetti nocivi del suo consumo;
d) formazione del personale;
e) potenziamento dell'attività di contrasto e dello scambio di informazioni in conformità del diritto interno;
f) ricerca nel campo della droga;
g) analisi delle droghe e prevenzione della produzione di droghe pericolose/stupefacenti e della diversione dei precursori controllati, in particolare di sostanze essenziali per la produzione di droghe illecite;
h) altri settori eventualmente concordati dalle Parti.
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