Accordo quadro›Titolo IV
Art. 20
Cooperazione giuridica
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti riconoscono la particolare importanza dello Stato di diritto e del potenziamento di tutte le istituzioni pertinenti.
2. La cooperazione fra le Parti può includere anche scambi di informazioni sulle migliori prassi in materia di sistemi giuridici e di legislazione.
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