Accordo quadro›Titolo IV
Art. 22
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio
In vigore dal 18 ott 2016
del denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le Parti convengono sulla necessità di impegnarsi e di collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le Parti convengono di promuovere un'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per l'elaborazione e l'attuazione delle normative e l'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consentirà in particolare scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
3. Le Parti promuovono la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante progetti di sviluppo delle capacità.
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