Accordo quadro›Titolo IV
Art. 24
Protezione dei dati personali
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati con risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990.
2. Il rafforzamento della protezione dei dati mediante una più intensa cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperienze tra cui:
a) condivisione e scambio di informazioni, studi, ricerche, politiche, procedure e migliori prassi sulla protezione dei dati;
b) svolgimento di e/o partecipazione a formazioni e programmi di istruzione comuni, dialoghi e conferenze volti a sensibilizzare maggiormente le Parti alla protezione dei dati;
c) scambio di professionisti e di esperti incaricati di riflettere sulle politiche di protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-24