Accordo quadro›Titolo VI
Art. 29
Cooperazione allo sviluppo
In vigore dal 18 ott 2016
1. Lo scopo principale della cooperazione allo sviluppo è favorire lo sviluppo sostenibile onde contribuire alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le Parti istituiscono un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo in linea con le proprie priorità e con i settori di reciproco interesse.
2. Il dialogo nell'ambito della cooperazione allo sviluppo mira, tra l'altro, a:
a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
b) promuovere una crescita economica inclusiva e sostenuta;
c) promuovere la sostenibilità ambientale e la sana gestione delle risorse naturali, compresa la promozione delle migliori prassi;
d) attenuare l'impatto del cambiamento climatico e far fronte alle sue conseguenze;
e) sviluppare le capacità per favorire una maggiore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;
f) promuovere la riforma del settore pubblico, specie per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, al fine di migliorare la prestazione dei servizi sociali;
g) avviare processi conformi ai principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali onde migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.
Storico versioni
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