Accordo quadro›Titolo VI
Art. 32
Gestione del rischio di catastrofi
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre il rischio per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione all'azione preventiva e ad approcci proattivi per la gestione dei pericoli e dei rischi e per ridurre i rischi o la vulnerabilità alle catastrofi naturali.
2. Le Parti collaborano affinché la gestione del rischio di catastrofi sia integrata nei piani di sviluppo e nei processi di definizione delle politiche in materia di catastrofi naturali.
3. La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi programmatici:
a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;
b) uso delle conoscenze, innovazione, ricerca e istruzione per creare una cultura della sicurezza e della capacità di recupero a tutti i livelli;
c) preparazione alle catastrofi;
d) definizione delle politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
e) risposta alle catastrofi;
f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi;
g) pianificazione della ripresa e della ricostruzione postcatastrofi;
h) adattamento al cambiamento climatico e attenuazione delle sue conseguenze.
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