Accordo quadro›Titolo VI
Art. 33
Energia
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) creare un contesto favorevole agli investimenti, specialmente nelle infrastrutture, e condizioni di parità per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile;
b) diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, anche sviluppando forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, e sostenere l'istituzionalizzazione di opportuni quadri strategici onde instaurare condizioni di parità per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile e la sua integrazione nei settori strategici pertinenti;
c) promuovere la convergenza delle norme energetiche, in particolare per i biocombustibili e altri combustibili alternativi, così come delle relative prassi e strutture;
d) garantire un uso razionale dell'energia promuovendo l'efficienza energetica e il risparmio di energia in sede di produzione, trasporto, distribuzione e uso finale;
e) incentivare i trasferimenti di tecnologia tra le imprese delle Parti finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia.
Quest'obiettivo può essere raggiunto mediante una cooperazione adeguata, specie per quanto riguarda le riforme del settore dell'energia, lo sviluppo delle risorse energetiche, gli impianti a valle e lo sviluppo dei biocombustibili;
f) incentivare lo sviluppo di capacità in tutti i settori contemplati dal presente articolo e creare reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che promuova regole stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformità delle loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. A tal fine, le Parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, in particolare mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all' e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti sottolineano la necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. In conformità dei loro impegni in quanto firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, le Parti convengono di promuovere la cooperazione tecnica e i partenariati privati per progetti riguardanti l'energia sostenibile e rinnovabile, il passaggio ad altri combustibili e l'efficienza energetica mediante meccanismi flessibili basati sul mercato come il meccanismo del mercato del carbonio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-33