Art. 32 · Gestione del rischio di catastrofi
Accordo quadroTitolo VI

Art. 32

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Gestione del rischio di catastrofi

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre il rischio per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione all'azione preventiva e ad approcci proattivi per la gestione dei pericoli e dei rischi e per ridurre i rischi o la vulnerabilità alle catastrofi naturali. 2. Le Parti collaborano affinché la gestione del rischio di catastrofi sia integrata nei piani di sviluppo e nei processi di definizione delle politiche in materia di catastrofi naturali. 3. La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi programmatici: a) riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze; b) uso delle conoscenze, innovazione, ricerca e istruzione per creare una cultura della sicurezza e della capacità di recupero a tutti i livelli; c) preparazione alle catastrofi; d) definizione delle politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi; e) risposta alle catastrofi; f) valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi; g) pianificazione della ripresa e della ricostruzione postcatastrofi; h) adattamento al cambiamento climatico e attenuazione delle sue conseguenze.
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