Art. 29 · Cooperazione allo sviluppo
Accordo quadroTitolo VI

Art. 29

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Cooperazione allo sviluppo

In vigore dal 18 ott 2016
1. Lo scopo principale della cooperazione allo sviluppo è favorire lo sviluppo sostenibile onde contribuire alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le Parti istituiscono un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo in linea con le proprie priorità e con i settori di reciproco interesse. 2. Il dialogo nell'ambito della cooperazione allo sviluppo mira, tra l'altro, a: a) promuovere lo sviluppo umano e sociale; b) promuovere una crescita economica inclusiva e sostenuta; c) promuovere la sostenibilità ambientale e la sana gestione delle risorse naturali, compresa la promozione delle migliori prassi; d) attenuare l'impatto del cambiamento climatico e far fronte alle sue conseguenze; e) sviluppare le capacità per favorire una maggiore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale; f) promuovere la riforma del settore pubblico, specie per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, al fine di migliorare la prestazione dei servizi sociali; g) avviare processi conformi ai principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali onde migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.
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