Accordo quadro›Titolo IV
Art. 23
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di collaborare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, come definite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La cooperazione in questo campo mira a promuovere e ad attuare le convenzioni suddette e gli altri strumenti applicabili sottoscritti dalle Parti.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione comprende misure e progetti volti a sviluppare le capacità.
3. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sconfiggere e smantellare le minacce comuni costituite dalla criminalità transnazionale nell'ambito del diritto nazionale. La cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto può consistere in assistenza reciproca per le indagini, nella condivisione di tecniche investigative, in corsi di istruzione e formazione comuni per il personale di contrasto e in qualsiasi altro tipo di attività comuni e di assistenza, compresi gli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7) o un sistema analogo per lo scambio delle informazioni, come concordato eventualmente dalle Parti.
Storico versioni
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