Art. 25 · Rifugiati e sfollati interni
Accordo quadroTitolo IV

Art. 25

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Rifugiati e sfollati interni

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti si sforzano di proseguire la cooperazione, ove opportuno, su questioni attinenti al benessere dei rifugiati e degli sfollati interni, tenendo conto del lavoro già svolto e dell'assistenza già fornita, cercando anche soluzioni durature.
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