Protocollo›Parte V
Art. VII
Emendamenti all'Articolo XV (Sicurezza)
In vigore dal 13 ago 2016
Articolo VII
Emendamenti all'Articolo XV
(Sicurezza)
All'articolo XV si aggiunge, dopo il paragrafo 5, il seguente paragrafo:
6. Il Governo assicurerà che le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, di cui la Repubblica Italiana è parte, si applichino alle Nazioni Unite e con riguardo ai membri assegnati ai Locali e ai visitatori dei Locali, così come ai loro rispettivi equipaggiamenti e proprietà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-p-vii