ProtocolloParte V

Art. V

Emendamenti all'Articolo XI (Inviolabilità dei Locali ad Uso Esclusivo)

In vigore dal 13 ago 2016
Articolo V Emendamenti all'Articolo XI (Inviolabilità dei Locali ad Uso Esclusivo) 1. L'Articolo XI sarà emendato come segue: 1.Fermo restando il fatto che l'Installazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane territorio del Governo e sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, nè altre persone esercenti autorità pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni, se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verrà presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Successive intese procedurali a livello locale assicureranno il necessario automatismo per l'accesso in caso di urgente assistenza tecnica. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che i Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane. 2. Un secondo paragrafo sarà aggiunto all'Articolo XI come segue: 2. Proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, comprese le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace e le operazioni ad esse collegate, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, saranno immuni dalla perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione o altra forma di interferenza, sia essa disposta in via esecutiva, amministrativa, giudiziale o legislativa. 3. Il primo paragrafo dell'Articolo XI sarà numerato come paragrafo 1.
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