Protocollo›Parte V
Art. IV
Emendamenti all'Articolo IX (Esenzioni da imposte, dazi, divieti e restrizioni)
In vigore dal 13 ago 2016
Articolo IV
Emendamenti all'Articolo IX
(Esenzioni da imposte, dazi, divieti e restrizioni)
L'Articolo IX, paragrafo 3, sarà emendato come segue:
3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «acquisti rilevanti» indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore al tetto fissato dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-p-iv