Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte V

Art. 27

Effetti della cessazione

In vigore dal 13 ago 2016
Effetti della cessazione 1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell'.1 a), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo XXV della Convenzione. 2. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell'.1 b), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo XXIV della Convenzione. 3. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse per una Sede specifica ai sensi dell'.2: a. l'Italia avrà un diritto di opzione per l'acquisto, a prezzi non inferiori a quelli di mercato, di ogni bene mobile o attrezzatura dell'Agenzia che si trovi presso la Sede e che l'Agenzia non intenda spostare; b. le condizioni per il trasferimento all'Italia delle installazioni fisse dell'Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonché l'onere di tale trasferimento saranno stabiliti con un accordo a parte. b. le condizioni per il trasferimento all'Italia delle installazioni fisse dell'Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonché l'onere di tale trasferimento saranno stabiliti con un accordo a parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo