Protocollo›Parte V
Art. II
Emendamenti all'Art. III (Applicazione della Convenzione)
In vigore dal 13 ago 2016
Articolo II
Emendamenti all'Art. III
(Applicazione della Convenzione)
Con l'inserimento di una seconda frase, l'Art. III sarà emendato come segue:
Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, compresi le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e operazioni ad esse collegate, nonché i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Nel caso in cui venga avviato un procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'uso dei Locali, le Autorità italiane competenti adotteranno le misure opportune per far valere i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite di fronte all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana.
Storico versioni
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