Protocollo›Parte V
Art. VI
Emendamenti all'Articolo XIII (Agevolazioni in materia di comunicazioni)
In vigore dal 13 ago 2016
Articolo VI
Emendamenti all'Articolo XIII
(Agevolazioni in materia di comunicazioni)
1. L'Articolo XIII, paragrafo 2(a) sarà emendato come segue:
2. In aggiunta alle previsioni del precedente paragrafo 1:
a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di istallare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti e ripetenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana tra di loro, con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e archiviare e smistare il traffico telefonico, voce, facsimile, video e di altri dati elettronici con la rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite e con e tra le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, altre connesse organizzazioni e qualsiasi altro ente ritenuto opportuno. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione ed il Regolamento in materia di Telecomunicazioni Internazionali.
2. L'Articolo XIII, paragrafo 2(b) sarà emendato come segue:
b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicare via radio (comprese radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, posta elettronica, facsimile ed ogni altro mezzo, e del diritto di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l'istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. L'uso di tale sistema locale da parte delle Nazioni Unite sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.
3. I due seguenti sub-paragrafi saranno aggiunti all'Articolo XIII, paragrafo 2, dopo il paragrafo 2(b):
c) Le frequenze su cui opereranno i servizi indicati nei paragrafi a) e b) saranno determinate in collaborazione con le Autorità italiane competenti e saranno messe a disposizione sollecitamente. Le Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta o tariffa per l'attribuzione di dette frequenze e per il loro uso.
d) Le Nazioni Unite avranno il diritto di utilizzare codici e di inviare e ricevere la corrispondenza via corriere o bolgetta, beneficiando degli stessi privilegi e immunità garantiti a corrieri e bolgette diplomatiche.
Storico versioni
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