Protocollo›Parte V
Art. X
Emendamenti all'Articolo XXI (Identificazione)
In vigore dal 13 ago 2016
Articolo X
Emendamenti all'Articolo XXI
(Identificazione)
L'Articolo XXI, paragrafi 1 e 2, saranno emendati come segue:
1.Le Nazioni Unite forniranno a tutti i membri assegnati ai Locali un documento identificativo che mostri il nome completo, il titolo, la matricola delle Nazioni Unite (se opportuno) e la fotografia.
2. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a presentare, ma non consegnare, il documento identificativo delle Nazioni Unite, qualora richiesto dalle competenti Autorità italiane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-p-x