Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 13 ago 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), dall' dell'Emendamento di cui all', comma 1, lettera c), e dall'articolo XII del Protocollo di cui all', comma 1, lettera d).
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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-rd-2

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