ProtocolloParte V

Art. XI

Emendamento all'Articolo XXV (Disposizioni finali)

In vigore dal 13 ago 2016
Articolo XI Emendamento all'Articolo XXV (Disposizioni finali) 1. L'Articolo XXV, paragrafo 3, sarà emendato come segue: 3. Le Nazioni Unite hanno il diritto di usare e occupare i Locali assegnati alla Base Logistica delle Nazioni Unite per dieci anni dalla data della firma del Protocollo di emendamento del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere rescisso tanto dal Governo della Repubblica Italiana quanto dalle Nazioni Unite con preavviso scritto di sessanta mesi.
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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-p-xi

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