Protocollo›Parte V
Art. IX
Emendamenti all'Articolo XVII (Privilegi e immunità)
In vigore dal 13 ago 2016
Articolo IX
Emendamenti all'Articolo XVII
(Privilegi e immunità)
1. L'Articolo XVII, paragrafo 1(d) sarà emendato come segue:
(d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri.
Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali, residenti in Italia, sarà concessa l'opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana. I privilegi e le immunità specificati in questo Memorandum d'Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. Al fine di consentire l'applicazione di questo paragrafo, la UNLB invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana comunicando il nome del famigliare che risiede in Italia e che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana notificherà con sollecitudine alla UNLB il proprio assenso all'avvio della procedura per stabilire la relazione di impiego. Il datore dì lavoro, in virtù del presente Memorandum d'Intesa, sarà in grado di assumere il dipendente in base alla legge italiana. I menzionati famigliari che abbiano ottenuto il permesso per svolgere attività professionale, saranno soggetti alla legge in vigore in Italia per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. Nei casi in cui il famigliare desideri intraprendere un'attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attività lavorativa precedentemente conclusa, la UNLB dovrà inviare una nuova richiesta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana.
2. L'Articolo XVII, paragrafo 1(g), sarà emendato come segue:
(g) avranno il diritto di acquistare e importare, esentasse e in esenzione doganale, senza proibizioni e restrizioni, automobili per uso personale ed effetti personali, in base ai privilegi accordati abitualmente ai membri delle missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica Italiana. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione doganale sono limitati a due e potranno essere sostituiti solo dopo un periodo di tre anni successivo alla data della precedente importazione. I veicoli importati dal personale assegnato ai Locali sono registrati in serie speciali.
3. Articolo XVII, paragrafo 2, sarà emendato come segue:
2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali, così come ai membri assegnati ai Locali dal grado di P5 in su, verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, accreditati nella Repubblica Italiana.
4. Un nuovo paragrafo 3 viene aggiunto all'Articolo XVII:
3. Le Autorità italiane competenti assicureranno con ogni rapidità, nel rispetto delle norme italiane sull'immigrazione, l'ingresso e il soggiorno di un domestico per ciascun membro dello staff internazionale assegnato ai Locali. I domestici sono esenti dall'ottenimento del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno e non sono soggetti alle disposizioni che presiedono alle restrizioni all'immigrazione e alla registrazione degli stranieri, soltanto per ciò che riguarda la loro relazione lavorativa con un membro dello staff.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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