Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 ago 2016
ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA
SULLE STRUTTURE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA IN ITALIA
La Repubblica Italiana (qui di seguito denominata "Italia")
e
L'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito denominata "l'Agenzia"), denominate inoltre, singolarmente, "la Parte" e, collettivamente, "le Parti",
CONSIDERATA la Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "la Convenzione"), firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980;
CONSIDERATI l'Accordo del 14 gennaio 1993 tra l'Italia e l'Agenzia Spaziale Europea sull'insediamento dell'Agenzia Spaziale Europea in Frascati e i relativi accordi in vigore;
CONSIDERATO il contratto di superficie dell'ESRIN di cui all' c) qui appresso;
TENENDO CONTO dell'evoluzione delle attività dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia e dell'esigenza di adeguare e aggiornare l'Accordo di cui sopra;
DESIDEROSI di regolamentare i rapporti tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Italia attraverso un unico strumento giuridico che disciplini le strutture e le attività attuali e future dell'Agenzia Spaziale Europea nella Repubblica Italiana;
CONSIDERATO l'Articolo XXVIII dell'Allegato I alla Convenzione;
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
a. con il termine "Accordo" si intende il presente accordo, compresi gli Allegati I e II, come pure i contratti di superficie dell'ESRIN, che ne costituiscono parte integrante:
b. con l'espressione "ESRIN" si intende la sede dell'Agenzia ubicata in Frascati, di cui all'Accordo del 14 gennaio 1993 summenzionato;
c. con l'espressione "contratti di superficie dell'ESRIN" si intendono i contratti, stipulati il 4 gennaio 1994 e il 9 giugno 1999, con i quali l'Agenzia Spaziale Europea ha ottenuto in affitto il terreno su cui è stata edificata la sede dell'ESRIN;
d. con il termine "Terreno" si intende la superficie menzionata nei contratti di superficie dell'ESRIN nel comune di Frascati, di proprietà dell'Italia, di cui all'Allegato I lettera a), come pure ogni altra superficie che l'Italia metta a disposizione dell'Agenzia per lo svolgimento delle sue attività ufficiali nel quadro di eventuali accordi stipulati in futuro dalle Parti.
e. con il termine "Locali" si intendono gli immobili, parti di immobili e le strutture annesse, compresi gli impianti di proprietà o messi a disposizione dell'Agenzia, o da essa gestiti, occupati e/o utilizzati in Italia a titolo permanente o temporaneo per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali;
f. con il termine "Sede" si intende il terreno e i locali su di esso edificati;
g. con l'espressione "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale dell'Agenzia di cui all'Articolo XII 1.b della Convenzione;
h. con l'espressione "Personale dirigente" si intende il personale appartenente al grado A4 e superiori, in base alla classificazione dell'ESA;
i. con il termine "membro del personale" si intende un dipendente dell'Agenzia designato in virtù delle disposizioni dell'Articolo XII della Convenzione, come stabilito nella Parte III qui appresso;
j. con il termine "Esperti" si intendono gli esperti esterni chiamati dall'Agenzia ad assolvere a funzioni in collegamento con essa o compiere missioni per conto di essa;
k. con l'espressione "Residenti permanenti" si intendono i dipendenti residenti in Italia da oltre sei anni alla data di entrata in servizio presso l'Agenzia in Italia;
l. il termine "familiari" comprende:
1) il coniuge;
2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;
3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;
4) indipendentemente dall'età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l'Agenzia presenti al Governo il relativo certificato.
m. con il termine "Governo" si intende il Governo italiano;
n. con l'espressione "Stato Membro" si intende uno Stato Parte alla Convenzione ai sensi dell'.2 della stessa;
o. con l'espressione "Rappresentante dello Stato Membro" si intende il rappresentante designato di uno Stato membro dell'Agenzia.
Storico versioni
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