Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte II
Art. 5
Diritti relativi all'uso del terreno
In vigore dal 13 ago 2016
Diritti relativi all'uso del terreno
1. L'Agenzia utilizzerà il Terreno unicamente per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, come definite dalla Convenzione.
2. L'Italia adotterà ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell'ESRIN. Ai sensi della legislazione italiana, le opere necessarie per lo sviluppo ed il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate di interesse di Stato per l'Italia.
3. Fatti salvi i diritti riconosciuti all'Agenzia ai sensi del presente Accordo, l'Italia garantisce di essere il legittimo proprietario del Terreno, sul quale non esistono diritti di terze parti o controversie con terze parti che potrebbero limitarne o precluderne l'uso da parte dell'Agenzia.
4. L'Agenzia avrà diritto di costruire, entro i confini del Terreno, nel rispetto dei contratti di superficie e di eventuali integrazioni, rinnovi o modifiche degli stessi, le installazioni che riterrà necessarie per l'esercizio delle proprie attività. Salvo quanto diversamente stabilito, essa avrà la piena proprietà delle medesime installazioni.
5. L'Agenzia avrà diritto di costruire le strade che riterrà necessarie entro i confini del Terreno. Essa potrà inoltre affiggere tutti i cartelli, le targhe e le bandiere che riterrà utili.
L'Agenzia avrà diritto di recintare il Terreno e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il Terreno include il diritto di accesso necessario per il Personale dell'Agenzia, gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, i fornitori e i visitatori.
Storico versioni
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