Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte II
Art. 8
Telecomunicazioni
In vigore dal 13 ago 2016
Telecomunicazioni
1. L'Agenzia avrà il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni presso la propria Sede. L'Italia si adopererà affinché le necessarie autorizzazioni siano rilasciate tempestivamente per consentire all'Agenzia di installare e mettere in funzione antenne fisse e mobili, come pure altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite.
2. L'Italia autorizzerà l'Agenzia, in virtù della normativa in vigore, a utilizzare le frequenze radio necessarie al funzionamento degli equipaggiamenti di cui al paragrafo pretendente. L'Agenzia sceglierà le frequenze di comune accordo con l'Italia. L'Italia adempirà alle formalità nazionali e internazionali necessarie e adotterà ogni provvedimento necessario per consentire all'Agenzia di ottenere e mantenere l'utilizzo delle frequenze radio.
3. L'Italia adotterà ogni provvedimento necessario per eliminare eventuali interferenze provocate da trasmissioni radio poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, incluse le interferenze provocate dal traffico aereo, al fine di impedire la violazione dei livelli di protezione.
A tal fine, l'Italia adotterà su richiesta dell'Agenzia, ai sensi della vigente normativa, una procedura tesa a garantire che non siano costruite nei pressi della Sede strutture che potrebbero generare interferenze radio con le bande di frequenza utilizzate dall'Agenzia e inoltre che il terreno, gli edifici e le strutture situati nei pressi delle stazioni abbiano un diritto di veduta in modo da impedire che la costruzione di nuove strutture o l'elevazione delle strutture esistenti interferisca con il punto di osservazione delle stazioni.
Storico versioni
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