Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte II
Art. 3
Sede dell'ESRIN
In vigore dal 13 ago 2016
Sede dell'ESRIN
1. Ai sensi dei contratti di superficie della sede dell'ESRIN, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare su un Terreno per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali in Italia.
Ogni eventuale integrazione, rinnovo o modifica avverranno nel rispetto delle disposizioni degli stessi e ne costituiranno automaticamente parte integrante.
2. L'Allegato I lettera a) e lettera b) del presente Accordo definiscono rispettivamente l'ubicazione e l'estensione del Terreno della Sede dell'ESRIN. Per quanto attiene all'estensione, l'Italia adotterà ogni necessario provvedimento affinché essa avvenga a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili al luogo della Sede dell'ESRIN ai sensi del presente Accordo.
3. L'Agenzia verserà all'Italia un canone annuale di 1 euro per l'utilizzo del Terreno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-3