Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte II

Art. 4

Potenziale di espansione

In vigore dal 13 ago 2016
Potenziale di espansione 1. L'Italia compirà ogni sforzo necessario al fine di agevolare il potenziale di espansione della Sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa. 2. Qualora si manifestasse l'esigenza di costruire nuove sedi o di ampliare quella esistente, l'Agenzia si consulterà con l'Italia nel quadro del Comitato Consultivo, di cui all'. L'Italia compirà ogni sforzo necessario per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni stabilite nel presente Accordo. 3. Allo scopo di regolamentare l'ubicazione e il funzionamento di sedi supplementari dell'Agenzia in Italia, le Parti potranno, in tempo debito, concludere accordi attuativi del presente Accordo, in conformità con le disposizioni in esso contenute.
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Potenziale di espansione (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo