Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte II
Art. 4
Potenziale di espansione
In vigore dal 13 ago 2016
Potenziale di espansione
1. L'Italia compirà ogni sforzo necessario al fine di agevolare il potenziale di espansione della Sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa.
2. Qualora si manifestasse l'esigenza di costruire nuove sedi o di ampliare quella esistente, l'Agenzia si consulterà con l'Italia nel quadro del Comitato Consultivo, di cui all'. L'Italia compirà ogni sforzo necessario per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni stabilite nel presente Accordo.
3. Allo scopo di regolamentare l'ubicazione e il funzionamento di sedi supplementari dell'Agenzia in Italia, le Parti potranno, in tempo debito, concludere accordi attuativi del presente Accordo, in conformità con le disposizioni in esso contenute.
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