Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte II

Art. 9

Inviolabilità della Sede

In vigore dal 13 ago 2016
Inviolabilità della Sede 1. Qualsiasi persona autorizzata ad accedere a qualsiasi luogo ai sensi di qualsiasi disposizione di legge non potrà esercitare tale prerogativa nei confronti della Sede dell'Agenzia, salvo se in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale o dal Capo della Sede da questi designato e facente le sue funzioni. Tuttavia, in caso di incendio o emergenze di altra natura che richiedano un tempestivo intervento di tutela si presume l'esistenza di detta autorizzazione. Qualsiasi persona entrata nella Sede con la presunta autorizzazione del Direttore Generale o del Capo della Sede dovrà, su richiesta del Direttore Generale o del Capo della Sede, abbandonare immediatamente i luoghi. 2. In altri casi, il Direttore Generale o il Capo della Sede valuteranno con la dovuta considerazione una richiesta di autorizzazione presentata dalle autorità dello Stato italiano per entrare nella Sede senza pregiudicare gli interessi dell'Agenzia.
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Inviolabilità della Sede (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo