Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte II
Art. 9
Inviolabilità della Sede
In vigore dal 13 ago 2016
Inviolabilità della Sede
1. Qualsiasi persona autorizzata ad accedere a qualsiasi luogo ai sensi di qualsiasi disposizione di legge non potrà esercitare tale prerogativa nei confronti della Sede dell'Agenzia, salvo se in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale o dal Capo della Sede da questi designato e facente le sue funzioni.
Tuttavia, in caso di incendio o emergenze di altra natura che richiedano un tempestivo intervento di tutela si presume l'esistenza di detta autorizzazione. Qualsiasi persona entrata nella Sede con la presunta autorizzazione del Direttore Generale o del Capo della Sede dovrà, su richiesta del Direttore Generale o del Capo della Sede, abbandonare immediatamente i luoghi.
2. In altri casi, il Direttore Generale o il Capo della Sede valuteranno con la dovuta considerazione una richiesta di autorizzazione presentata dalle autorità dello Stato italiano per entrare nella Sede senza pregiudicare gli interessi dell'Agenzia.
Storico versioni
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