Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte II

Art. 12

Importazione ed esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia

In vigore dal 13 ago 2016
Importazione ed esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia 1. I prodotti, i materiali e le attrezzature importati o esportati dall'Agenzia o in nome e per conto di questa e necessari ai fini istituzionali saranno esentati da dazi e da ogni altro diritto all'importazione ed esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione. L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per quantità rilevanti di operazioni di importazione che, ai fini del presente Accordo, saranno assimilate all'importazione di prodotti che superino il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali operanti in Italia. 2. L'Italia e l'Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Qualora l'Agenzia decida di vendere o di cedere i prodotti, i materiali o le attrezzature importati in esenzione da imposte e dazi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, essa fornirà alle autorità italiane competenti le relative dichiarazioni di importazione e provvederà al pagamento dei dazi e delle imposte ad essi afferenti. Il valore delle merci da dichiarare sarà quello attribuito al momento della cessione, e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data; le autorità italiane competenti forniranno all'Agenzia le istruzioni necessarie in merito alla procedura da seguire.
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