Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte III

Art. 17

Imposta sul reddito

In vigore dal 13 ago 2016
Imposta sul reddito L'Italia non prenderà in considerazione gli stipendi e gli emolumenti versati dall'Agenzia e esenti dall'imposta nazionale sul reddito ai sensi dell'Articolo XVIII dell'Allegato I alla Convenzione ai fini del calcolo dell'indice d'imposta applicabile al reddito derivante da altre fonti o del raggiungimento della soglia di reddito che comporta l'obbligo di dichiarazione. Tuttavia l'Italia mantiene il diritto di tenere conto di detti stipendi ed emolumenti ai fini del calcolo dell'indice di imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.
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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-17

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